La cittadinanza italiana si può acquisire:
a) automaticamente:




b) a domanda:




La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
Doppia cittadinanza
La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli Stati”.
Permesso per attesa cittadinanza
I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa.
Tempi di attesa
Attualmente i tempi di attesa per l’acquisto della cittadinanza si aggirano o superano i cinque anni, mentre la normativa preveda un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni.
Il problema dei tempi di attesa non è purtroppo risolvibile perché, anche facendo un ricorso a seguito di un’eventuale diffida e messa in mora a provvedere formalmente notificata all’amministrazione e a seguito della perdurante inerzia, l’eventuale proposizione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale non può proporre un effetto utile, in quanto il TAR non ha possibilità di sostituirsi all’amministrazione competente quindi di adottare al posto di questa il provvedimento di concessione della cittadinanza nei casi previsti.
La cittadinanza è un diritto?
Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L’amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza.
Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo).
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