Wednesday, January 25, 2012

altro modello per il riccorso della cittadinanza

Ric. n.1521/2005 Sent. n.378/06

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita De Piero Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1521/05, proposto da Nivardo Quezada Mejia, rappresentato e difeso dall’avv. G.A. De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio,

per la nomina, ex art. 21 bis, II comma, parte seconda, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, di un commissario ad acta per provvedere sulla domanda per la concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nell’udienza camerale del 20 gennaio 2006 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. De Martin per il ricorrente; presente altresì l’avv. Cardin dell’ Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 4 marzo 2003 Nivardo Quezada Mejia, cittadino messicano, depositò istanza presso l’Ufficio territoriale del governo - prefettura della provincia di Padova, affinché gli fosse concessa la cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto residente da oltre dieci anni sul territorio della Repubblica;

che, nella perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Quezada Mejia propose, all’inizio del 2005, un ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 innanzi al T.A.R. per il Veneto (R.G. 631/05); questa Sezione, nella sentenza 2 maggio 2005, n. 1831, dopo aver rilevato che, ex art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, l’Amministrazione aveva un termine di 730 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, per decidere sulla stessa, e che, per quanto constava, non si era ancora pronunciata, pur essendo quel termine ampiamente scaduto, ne dichiarava l’inadempimento, ordinandole di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della stessa decisione;

che, con successivo ricorso, oggetto della presente decisione, il Quezada Mejia, lamentando che alla sentenza di questo Tribunale non era stata prestata osservanza, chiedeva la nomina di un commissario ad acta, giusta art. 21 bis, II comma, parte seconda, l. 1034/71, affinché questi provvedesse in luogo dell’Amministrazione;

che, con ordinanza collegiale 103/05, il Collegio ha proceduto alla nomina del commissario ad acta, nella persona dell’avvocato distrettuale dello stato di Venezia;

che, secondo quanto da questi riferito nella relazione depositata il 23 novembre 2005, con nota 9.11.2005 n. K 10/71639, il Ministero dell’interno, dipartimento per la libertà civili e l’immigrazione, direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, serv. IV, ha comunicato che al ricorrente è stata conferita la cittadinanza italiana e che l’estratto del decreto di conferimento, datato 28.9.2005, è stato trasmesso alla competente Prefettura – UTG di Padova in data 16.10.2005 per la notifica all’interessato;

che la cessazione della materia del contendere è stata confermata dal difensore del ricorrente nell’udienza camerale del 20 gennaio 2006;

che, essendo stato emesso il provvedimento satisfattivo ben oltre il termine fissato dal giudice nella sentenza 1831/05, sussistono comunque i presupposti per condannare l’Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate sulla base della nota depositata dalla parte ricorrente, opportunamente ridotta quanto agli importi richiesti per onorari;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 638,00 per diritti, € 1.100,00 per onorari, € 217,25 per spese generali, ed € 102,50 per spese vive, oltre I.V.A. e c.p.a., dovute sulle prime tre voci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 20 gennaio 2006.

Il Presidente l’Estensore


Il Segretario




SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

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