Wednesday, January 25, 2012

Diniego dell' istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana


SENTENZA n. 1625 18/04/2005

N. 796-05 Reg. Sent.
N. 2857
Reg. Gen. ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2857/2004 RG Sezione Prima proposto da Nedoshivkina Irina Borissovna rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Nicotra, presso il cui studio in Palermo, via G.Di Marzo n.11 , è elettivamente domiciliata,


CONTRO

- il Ministero dell'Interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

- l'Ufficio territoriale del Governo di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; entrambi domiciliati ope-legis presso gli uffici dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo dalla quale sono rappresentati e difesi, via A. De Gasperi 81, costituitisi in giudizio.


PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto del Ministro dell'interno, K.10C.142045 del 14/02/2004 con il quale è stata dichiarata improcedibile l'istanza della ricorrente del 18/10/2002 diretta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 4.5.2005 il Referendario dott. Fabio Taormina;

Uditi l'Avvocato F. Nicotra per parte ricorrente e l'Avvocato dello Stato G. Tutino per l'amministrazione intimata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe deducendo le censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Parte ricorrente aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano; la motivazione del diniego (impossibilità di accertare la causa preclusiva di cui all'art.6 n.1 lett B) della l. n. 91/1992) si appalesava errata.

Invero ex art. 4 del d.p.r. n. 572/1993 parte ricorrente aveva prodotto integralmente la prescritta documentazione: anche la Convenzione dell'Aja aveva introdotto forme semplificate per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero e, quindi, il diniego violava la ratio di tale accordo internazionale.

All'adunanza camerale dell'8.6.2004 fissata per la trattazione della domanda cautelare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta dalla ricorrente è stata accolta.

L'amministrazione intimata non ha spiegato difese scritte.

Alla pubblica udienza del 4.5.2005 i procuratori delle parti hanno insistito nella rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati. Va premesso che sussiste senz'altro la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso suindicato posto che la giurisprudenza amministrativa – qualificando la posizione del richiedente qual rientrante nel paradigma dell'interesse legittimo -ha affermato che “Se l'acquisto della cittadinanza "iuris communicatione" da parte del coniuge, straniero o apolide, di un cittadino italiano si atteggia come diritto soggettivo, esso tuttavia affievolisce a interesse legittimo a fronte della potestà dell'amministrazione pubblica di valutare l'esistenza di cause ostative derivanti da motivi di sicurezza della Repubblica”. (
T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 luglio 2004, n. 3139).

Il decreto di concessione della cittadinanza è un provvedimento di carattere discrezionale che l'amministrazione potrebbe negare sulla base di un complesso di elementi di natura oggettiva (sia di natura patrimoniale che concernenti l'avvenuta integrazione dello straniero in Italia), ma non alla stregua di elementi e scelte di carattere strettamente personale del richiedente, quale la mancata certezza sull'adesione di un soggetto extracomunitario al principio di laicità dello Stato”.
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 maggio 2004, n. 863). La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato, non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il provvedimento di concessione (in motivazione, si precisa che la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valutazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale della p.a.)”.
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 maggio 2004, n. 813).

Ciò premesso, deve rammentarsi che la l. n. 91/1992, all'art.6 così statuisce:

1.

Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
1.

la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
2.

la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
3.

la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2.

Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.

L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.




Il dpr n. 572/1993 all'art. 4, invece, così disponeva:

1.

L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
1.

atto di nascita;
2.

estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;
3.

certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
4.

certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
2.

L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
1.

atto di nascita;
2.

certificato di situazione di famiglia;
3.

certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
3.

L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
4.

. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
5.

Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
6.

Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge”.

Parte ricorrente lamenta che la motivazione del diniego (impossibilità di accertare la causa preclusiva di cui all'art.6 n.1 lett B) della l. n. 91/1992) si appalesa errata. Anche la Convenzione dell'Aja aveva introdotto forme semplificate per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero e, quindi, il diniego viola la ratio di tale accordo internazionale.

La doglianza è fondata.

Infatti l'art. 3 della Convenzione predetta dispone che vi sono alcune ipotesi in cui l'apostille non può essere richiesta in relazione a disposizioni normative dello Stato in cui l'atto prodotto è richiesto. Parte ricorrente produsse il certificato penale rilasciatogli dal Ministero degli affari interni di San Pietroburgo; il Ministero degli affari esteri di San Pietroburgo si rifiutò di apporre la apostilla nell'originale in quanto non prevista dalle disposizioni normative ivi vigenti.

La apostilla fu apposta nella copia rilasciata da detta autorità straniera.

L'originale privo di apostilla, e la copia provvista di tale formalità, furono entrambe prodotte da parte ricorrente.

Ritiene la Sezione che alla tregua della produzione di parte ricorrente, e posto che non è stato dimostrato da parte dell'amministrazione intimata che l'assunto difensivo (secondo cui presso l'amministrazione di San Pietroburgo non sia prevista l'apposizione dell'apostille negli originali delle certificazioni rilasciate) sia infondato, il provvedimento impugnato si appalesi illegittimo.

Già in sede di proposta da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo del 24.3.2003 era stato reso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza; parte ricorrente ha prodotto sia l'originale che la copia della richiesta certificazione; esse furono rilasciate in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel paese di produzione del documento stesso (né è stata affermata la illegittimità di tale produzione).

Alla stregua della produzione di parte ricorrente e del favor espresso dalla Convenzione dell'Aja per la semplificazione delle procedure di acquisto della cittadinanza ritiene la Sezione illegittimo il provvedimento reiettivo: d'altro canto il favor verso l'acquisto della cittadinanza al ricorrere dei presupposti di legge, e la valutazione dell'attività diligente intrapresa da parte ricorrente (che ha prodotto sia l'originale che la copia della certificazione richiesta), valutati unitamente alla dirimente circostanza che nessun dubbio in concreto sussiste circa la non veridicità dell'attestazione concernente l'assenza di precedenti penali ostativi, costituiscono tutti elementi che impediscono qualsivoglia interpretazione che si traduca in una ingiustificata – e perciò illegittima- mortificazione delle legittime aspirazioni di parte ricorrente a cagione di confligenti interpretazioni di legge da parte delle Autorità dei Paesi coinvolti nel procedimento amministrativo in oggetto.

Dalle superiori argomentazioni discende la fondatezza del ricorso, che deve pertanto essere accolto, e la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti dell'amministrazione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali sostenute dalle parti.


P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti dell'amministrazione.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Giorgio Giallombardo - Presidente
Fabio Taormina- Referendario Estensore
Roberto Valenti - Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 19/05/2005 Il Segretario

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